A seguito delle disposizioni contenute nel D.M. 08/02/2013 n. 34 "Regolamento in materia delle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della Legge 12/11/2011 n. 83", il Consiglio con delibera del 06/08/2019, n. 1755, ha istituito la "Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti" di questo Ordine Ingegneri.
Il decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013 ("Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n. 183") prevede l'iscrizione all'albo degli ingegneri - in una sezione distinta - delle "società tra professionisti" o "società professionali". Tali società - costituite "secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183" - devono avere come oggetto "l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".
Secondo la procedura prevista nel decreto, innanzi tutto la società tra professionisti si deve iscrivere al Registro delle imprese:
- nella sezione speciale nel caso sia una società di persone,
- nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali.
Subito dopo, per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli ingegneri, la società di professionisti dovrà presentare apposita domanda corredata degli allegati al Consiglio dell'Ordine competente per territorio (in base al comune in cui è stata stabilita la sede legale).